La concessione di agevolazioni avviene nel rispetto delle regole fissate dalla Commissione europea che ha il compito di stabilire le condizioni in base alle quali gli aiuti di stato sono compatibili con il mercato comune.
Le principali condizioni di compatibilità degli aiuti di stato derivano dall’applicazione degli articoli 87(2) e 87(3) del Trattato CE.
Si possono così individuare tre principali categorie di aiuti:
a) Aiuti regionali: sono classificati tali:
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale e massimali di aiuto
b) Altri aiuti orizzontali: la Commissione ha definito regole per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che riguardano tutti i settori e tutti i territori. Tali regole riguardano:
- Aiuti alle piccole e medie imprese;
- Aiuti per la ricerca, sviluppo e innovazione;
- Aiuti per la protezione ambientale;
- Aiuti per il capitale di rischio;
- Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- Aiuti per l’occupazione;
- Aiuti per la formazione
c) Aiuti settoriali: per taluni specifici settori o attività economiche sono state definite regole ulteriori. Le principali riguardano:
- gli aiuti per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura;
- gli aiuti per il settore dei trasporti;
- gli aiuti per altri particolari settori produttivi: industria carboniera, industria siderurgica, fibre sintetiche, cantieristica navale, servizio pubblico di radiodiffusione, produzioni audiovisive, elettricità, servizi postali.
Le regole comunitarie sulla verifica della compatibilità degli aiuti fanno riferimento a criteri di individuazione dell’elemento di aiuto comuni per tutti gli Stati membri dell’UE.
In particolare, l’elemento di aiuto è definito in termini di equivalente sovvenzione: Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l’erogazione delle agevolazioni. Le percentuali in ESL esprimono, quindi, l’effettivo beneficio di cui l’impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni.
Il calcolo dell’equivalente sovvenzione si basa pertanto su algoritmi di attualizzazione/rivalutazione in cui si utilizza un tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito
Per ulteriori approfondimenti sulla complessa materia degli Aiuti di Stato si rimanda alla sezione del sito Norme sugli Aiuti di Stato 2007-2013 e alle singole voci in cui essa si articola.


