Il Ministero dello sviluppo economico attraverso il ddl sulle politiche industriali definito “Industria 2015” cerca la ricetta attraverso cui il paese possa ritrovare un nuovo slancio e una maggiore competitività sul mercato interno ed internazionale. Il documento è interessante anche perché si occupa del tema, a Noi molto caro, degli incentivi alle imprese e dell’effetto che questi possono avere sullo sviluppo dell’economia nazionale.
Infatti, in questo settore, grosse novità sono in cantiere che, qui di seguito, cercheremo di sintetizzare:
1. Creazione di meccanismi di sostegno generalizzati, anche a carattere automatico (vedi credito di imposta), per favorire la ricerca, la riduzione dei costi d’impresa, la promozione di investimenti, la crescita dimensionale delle imprese e il riequilibrio territoriale.
2. Sistemi di incentivazione fatti “su misura” per singoli Obiettivi strategici che vengono realizzati individuando aree tecnologico-produttive definite da un “Documento di programmazione per lo sviluppo” con forte impatto sullo sviluppo (ad esempio l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e le scienze della vita, ecc…).
3. Per rendere efficace il sistema di finanziamento il governo chiede al Parlamento una delega per riordinare le norme di sostegno alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico con l’intento di conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e a modalità gestionali di progetto, affinché vi sia effettiva rispondenza agli obiettivi e alle azioni di volta in volta previsti dalle Linee Strategiche ed anche con l’intento di articolare gli interventi sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese. Tutto questo lascia spazio a deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome su singoli strumenti di finanza agevolata i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale. Le normative esistenti continueranno comunque ad esistere fino all’adozione dei decreti legislativi di riordino.
4. Il disegno di legge istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo in cui confluiscono tutti gli strumenti di agevolazione ( tra i quali: quello per l’innovazione tecnologicadella Legge 46/82, quello per le Pmi della Legge 266/97, la legge 237 per la difesa, la legge 181/1989 su Sviluppo Italia più la quota del FAS – fondo aree sottoutilizzate) allo scopo di finanziare sia i Progetti di innovazione industriale, sia gli interventi di sostegno agevolativo alle imprese di competenza del Ministero dello Sviluppo economico. In questo nuovo Fondo confluiranno le risorse stanziate di anno in anno in finanziaria, le risorse assegnate dal Cipe al Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e il Fondo Unico per gli incentivi che continuerà a finanziare nello stesso modo le leggi esistenti fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di riordino della normativa sulle agevolazioni, ma finanzierà contemporaneamente anche i Progetti di Innovazione industriale.
Alle azioni previste dai Progetti possono anche partecipare le Regioni e le altre amministrazioni ed enti interessati sulla base di specifici accordi e anche conferendo o utilizzando le risorse stanziate nel proprio stato di previsione.
5. Per facilitare l’accesso al credito e alla finanza e al mercato finanziario da parte delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio viene istituito il Fondo per la finanza d’impresa nel quale confluiranno le risorse attualmente contenute nel Fondo di garanzia, quelle contenute nei Fondi già istituiti per il venture capital e, con decreto del Presidente del Consiglio, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici per la finanza di imprese individuate dal decreto stesso.
Per favorire l’accesso al credito e la patrimonializzazione delle imprese, il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata.
5. Possibilità per le PMI di creare le così dette “Reti D’impresa” attraverso cui quelle che non vogliono per forza fondersi scelgono di diventare rete acquisendo maggiore forza contrattuale nei confronti dei terzi (quali ad esempio, banche, fornitori, committenti e, in alcuni casi, fisco), pur non essendo controllate da un unico soggetto. Il Governo è delegato a disciplinare tale strumento ed ad adottare i relativi decreti di attuazione.



Industria 2015