Le agevolazioni finanziarie alle microimprese sono riservate alle società in nome collettivo, semplice e in accomandita semplice, costituite prima dell'invio della domanda, ma non ancora operative, in cui almeno la metà (numerica e di quote di partecipazione) dei soci abbia i seguenti requisiti:
- maggiore età alla data di presentazione della domanda
- status di non occupazione alla data di presentazione della domanda
Le agevolazioni sono concesse per la produzione di beni o la fornitura di servizi – ad eccezione di alcuni settori - e consistono in:
- un contributo a fondo perduto ed un mutuo agevolato, per gli investimenti
- un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione relative al 1° anno di attività
- un servizio di assistenza tecnica e gestionale per il primo anno di attività
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (art. 8) coordinato con la legge di conversione del 14 maggio 2005, n. 80
- Delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 27 Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalita' di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)
- Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 5 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - Criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego
- Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 maggio 2001, n. 295 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego
- Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144


